Gare telematiche: Illegittima l'esclusione per mancata sottoscrizione di un allegato all'offerta se la procedura telematica di invio consente di accertare l’identità del presentatore

La sottoscrizione è essenziale non solo per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto che si dichiara autore dell’atto e colui che lo presenta all’autorità destinata a riceverlo, ma anche perché assicura la serietà e la paternità certa di quanto dichiarato.


Nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi una piattaforma telematica che richiede la registrazione dell’operatore economico e l’offerta venga trasmessa attraverso detta piattaforma, il caricamento nella medesima della domanda e dei relativi allegati rendono certa l’identità del presentatore e la provenienza di ogni atto pervenuto in tale modalità.

L'omessa sottoscrizione di un allegato alla domanda di partecipazione è una irregolarità essenziale non sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016.

L'esclusione per omessa sottoscrizione di un allegato alla domanda di partecipazione è illegittima se la gara si svolge con modalità telematica tale da garantire con certezza la riconducibilità della documentazione inviata al suo autore.

(Nel caso di specie, in un procedimento per l'erogazione di fondi pubblici, analogo ad una gara telematica, il bando aveva previsto, ai fini della presentazione della domanda, che ciascun concorrente, ai fini della partecipazione, accedesse ad un’area selettiva tramite il sito web predisposto dal Ministero, redigesse la domanda di partecipazione attraverso la compilazione dei modelli ivi proposti dalla stessa amministrazione, inviandoli quindi per posta elettronica certificata con apposizione della firma digitale del presentatore. La questione controversa riguardava la provenienza di un’attestazione da allegare alla domanda di partecipazione priva di sottoscrizione. I dubbi sulla riferibilità di questa alla partecipante avevano determinato l'esclusione della stessa.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che la procedura telematica contemplasse sicuri elementi da cui desumere esattamente la riconducibilità all’autore della dichiarazione ritenuta irregolare o incompleta)

Alla luce di quanto affermato nella presente sentenza, si suggerisce alle istituzioni scolastiche di:

1. non escludere dalla gara telematica un partecipante che ha dimenticato di firmare un allegato alla domanda quando la riconducibilità dell'atto al suo autore è desumibile dalle peculiari modalità telematiche della procedura;

2. non concedere soccorso istruttorio in caso di mancanza di una firma, non essendo sanabili irregolarità essenziali.

Allegati

Consiglio di Stato - Sezione Terza - Sentenza 18122020 n° 8435.pdf